La città come prospettiva... la città come speranza
Introdurre il discorso sulla città scrivendo di democrazia ? Perché no ? Se per città si deve intendere il luogo di socializzazione per eccellenza e della comunicazione tra individui, il luogo dove l’ urbanità e il divenire “cittadino” si percepiscono come processo…, allora dobbiamo parlare della e sulla città per dirci, per l’ appunto, che la democrazia non è soltanto l’ uguaglianza di tutti, bensì la diversità di molti che con la dovuta e necessaria tolleranza vogliono riconoscersi nella Costituzione dello Stato.
È avvenuto così nel primo esperimento delle poleis (città-stato) della Madre Grecia governate da una oligarchia aristocratica in costante competizione per la supremazia dove la cittadinaza, cioè l' essere cittadino, era intesa come partecipazione diretta alle decisioni ed alle sorti comuni, anche militari, della comunità, sia che si trattasse delle eterie (confraternite) che sono in vincolo primario o philia, sia che si trattasse, successivamente, della città nel suo complesso.
La cittadinanza (non ancora codificata come ius), anche quando viene allargata, è qualcosa di esclusivo: è generalmente cittadino solo chi è figlio di madre cittadina. Le donne, che giuridicamente restano minorenni per tutta la vita, sono peraltro escluse de iure dall’ esercizio della cittadinanza, così come avviene de facto per chi deve lavorare per vivere.
Avvenne diversamente, e fu una grande rivoluzione, allorché i primi coloni ionici della Madre Grecia si trasferirono in quella meravigliosa terra italiota che da Napoli, nea-polis (nuova città), si estende sino alla Sicilia, per fondare la Magna Grecia (Grande Grecia. Taluni per “magna” vollero intendere “generosa”), definita Megale Hellas dal locrese Timeo nel VI sec. a.C.: Cyme, Poseidon, Elea, Pyxus, Hipponion, Metauros, Rhegion, Lokroi Epizephyrioi, Kaulonia, Kroton, Sybaris, Metapont, Taras, nelle regioni Bruttien, Lukanien, Kalabrien, Apulien, Nien, Kampanien; Zankle, Naxos, Katane, Megera Hyblaia, Syrakusay, Akrai, Kasmenai, Kamarina, Agrakas, Himera, Myilai, Lipari, Metauros, nella Sicilia.
Ed è per l’ appunto nelle poleis della Magna Grecia e della Calabria, in particolar modo, che alla “costituzione” della polis concorrono tutti i cittadini. Sicché la costituzione diviene “forza” (kratos) della legge (nomos), che si avvale anche della “violenza” (bia), crea uno spazio intermedio pubblico e neutro, al di là degli interessi delle fazioni. Siamo, per intenderci, in quella parte dell’ Italia della guerra di ‘ndrangheta dove non vanno né Renzi né Mattarella, oggi, per dire alla gente di Crotone cos’ è stata la loro terra per cultura e “vera” politica nella notte dei tempi e così recuperarla al senso della storia e della civiltà, se necessario con il ricorso alla forza della legge, cioè coniugando kratos e nomos, per sconfiggere la violenza, bia, per (re)instaurare l’ autorità dello Stato o della polis. E, crudeltà del fato, siamo ancora in quella Crotone dove il 29. marzo 2008, il capo della Procura accusa i politici di retorica: “Basta con le promesse. Mancano i giudici. Tra poco da sei magistrati rimarremo in due. È come combattere contro i mulini a vento”. E gli agguati si susseguono mentre la nostra dignità di Popolo e di Nazione si consuma in un lento, ma continuo, processo di sfilacciamento istituzionale al quale fanno eco i mortaretti di promesse e di inganni dei venditori di fumo. “Aumentare gli stipendi è la prima emergenza nazionale”, annunciò Veltroni; “Riporteremo in auge il poliziotto e il carabiniere di quartiere portandoli a 10mila unità…”, vomitò più tardi Berlusconi. Con quali soldi ? ci chiedemmo noi del nascente movimento di <“Democrazia corporativa“ e partecipativa>.
Non possiamo andare oltre…non dobbiamo andare oltre… senza soffermarci ad Elea, nella Campania (la campagna, per Roma), dove Parmenide fondò una vera e propria scuola filosofica per dare inizio a quella corrente di pensiero, il monismo aleatico, che vede in Zenone e Melisso, prima, e in Mastella, più tardi, discepoli e sostenitori.
È qui in realtà la tradizione antica vuole che il fondatore della scuola di Elea fosse Senofane il quale, dopo aver girato mezzo mondo, si fermò in quella città per predicare l’ unitarietà, l’ immutabilità, l’ eternità e tutte le altre theorie che predicavano gli aleatici, ma egli le riferiva interamente alla divinità, mentre gli aleatici le riferivano all’ Essere. Senofano era un teologo, Parmenide un ontologo: nasce, così, quel concetto dell’ Essere (molto più astratto di quello della divinità) che, poi, a partire dalla fine degli anni Trenta del 20. sec. segnerà il percorso del filosofo tedesco, Martin Heidegger (Sein und Zeit, Essere e Tempo).
Se non fosse per quello stimolo della concretezza e del pragmatismo che fa del nostro pensiero politico il punto di forza nel dibattito sulla città che abbiamo intrapreso, potremmo continuare lungo il sentiero che dalla polis conduce all’ Idea di Stato (il nostro chiodo fisso in mente) dalla quale non si può prescindere se si vuole fondare l’ edificio sociale di una comunità complessa come la nostra sul consenso, sulla partecipazione e sulla solidarietà con gli occhi della mente (e del cuore) rivolti all’ Italia degli anni Trenta e il pensiero proiettato nel domani.
Allorché nel settembre 1929 fu inaugurata a Roma la Prima Mostra Nazionale di Urbanistica, molti delegati stranieri convenuti per partecipare al XII Congresso Internazionale dell’ Abitazione e dei Piani Regolatori, espressero tutto il loro consenso, non con una punta di meraviglia, nel constatare i grandi passi avanti fatti dal nostro Paese nell’ elaborazione di moderni concetti urbanistici, propedeutici di quelle trasformazioni urbane degli anni successivi (definite come “sventramenti” dal rozzo culturame sinistroide nostrano) che pienamente rispondevano alle esigenze moderne in termini di estetica, igiene e del traffico. Ad uscirne vittoriosa (ed orgogliosa) fu inevitabilmente la cultura urbana propugnata dal fascismo di Mussolini e dei suoi giovani architetti e urbanisti, alla quale noi indissolubilmente intendiamo ricollegarci per ridare impulso e dignità ad una disciplina, l’ Urbanistica, mortificata dalle politiche dissennate degli ultimi settant' anni senza volto, senza storia e valori sociali.
Porre, pertanto, la città (la quarta pelle dell’ uomo) come prospettiva e speranza, significa per noi riconoscerne i caratteri di coagulo che esprime, materializzandoli dentro un sistema razionale ed operativo di piano decomposto nei suoi elementi costitutivi come: Pianificazione urbana, Pianificazione-guida, Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato, Partecipazione, Fondamenti giuridici.
CHE COSA È LA PIANIFICAZIONE URBANA ?
Gli ambiti d’ intervento della pianificazione urbana sono variegati e complessi. Essi comprendono: l’ edilizia residenziale, le aree destinate alle attività artigianali ed all’ industria, edifici o impianti per il commercio e i servizi (terziario semplice e terziario avanzato), impianti e servizi collettivi, impianti per il tempo libero, impianti ed attrezzature per il traffico (mobile e di sosta), strade e fognature, difesa del paesaggio e protezione della natura, boschi e parchi.
In quanto attività di iniziativa comunale, la pianificazione urbana dovrebbe essere ancorata saldamente nella Carta costituzionale. Almeno per quanto attiene la gestione dei suoli. Nel merito gli artt. 14 e 15 del “Grundgesetz fuer die Bundesrepublik Deutschland” (Legge fondamentale della Repubblica Fed. le di Germania), rispettivamente, così recitano:
Art. 14 (Proprietà, Diritto ereditario, Esproprio):
(1)…
(2) La proprietà obbliga. Il suo uso deve contemporaneamente servire il bene della comunità.
-
Un esproprio è consentito soltanto per il bene della comunità…….
-
Art. 15 (Socializzazione)
Per fini di socializzazione ed in forza della Legge che ne regola specie e misura del risarcimento, suoli e sottosuoli, tesori naturali e mezzi di produzione possono essere trasferiti in prorprietà comune o in altre forme di collettivizzazione…..
La pianificazione urbana, in quanto attività di iniziativa comunale, in Germania è saldamente ancorata nella Carta costituzionale. Nel contesto della legislazione vigente (Legge urbanistica nazionale o Baugesetzbuch e Ordinamento dei suoli e dei lotti edificabili o Baunutzungsverordnung), ogni Comune definisce autonomamente lo sviluppo urbano del suo territorio previo il ricorso alla Pianificazione-guida che si compendia nel Piano Regolatore Generale (PRG) o Flächennutzungsplan e nel Piano Particolareggiato (PP) o Bebauungsplan, i quali rappresentano gli unici strumenti necessari alla gestione ed al controllo dello sviluppo urbano. Rispettivamente sulla base di “indicazioni” (PRG) e “prescrizioni” (PP) viene stabilito “dove” e “in quale misura” possono essere realizzati gli interventi sulle aree urbane comunali.
La pianificazione urbana, pertanto, definisce le condizioni presenti e future che devono essere osservate dal punto di vista edificatorio, compositivo e spaziale per un regolare, condiviso ed armonioso sviluppo del territorio comunale. La decisione nel merito, “quando” il Piano-guida (PRG o PP) deve essere redatto, integrato (revisione) o sospeso, rientra nei poteri discrezionali del Comune. Poiché le modalità in ordine a “quando” e soprattutto “come” le trasformazioni dell’ immagina urbana o le destinazioni d’ uso dei suoli sono dipendenti da diverse considerazioni ( economiche, politiche e sociali), ne discende che la pianificazione urbana viene a collocarsi nel campo tensionale di interessi talvolta contrastanti. Donde, nel caso di conflitti di interessi privati ed interessi generali, la inderogabile necessità di una loro ponderazione. In questo senso è rilevante il posizionamento degli interessi dei cittadini in uno “stato effettivo” (pianificazione).
In una seconda fase vengono analizzate le eventuali ricadute delle proposte/alternative in ordine allo sviluppo urbano ipotizzato sulle risultanze delle quali e in un processo decisionale conclusivo, viene elaborata la soluzione “ideale” di piano nel rispetto degli interessi generali della comunità.
Non v’ è dubbio che a monte di questo iter irrinunciabile v' è il ruolo di una rigida “Legge urbanistica naz. le” e di un “Ordinamento nazionale sull’ uso dei suoli e dei lotti edificabili” - entrambi a compendiare il Diritto urbanistico -, integrati dall’ apporto irrinunciabile dei “Regolamenti edilizi reg. li”, altri ordinamenti, statuti urbani (p.e.: dell’ ornato, studio dei colori dei prospetti degli edifici, cura dell' immagine urbana, etc.) - tutti a compendiare il Diritto edilizio pubblico“ -, nel rispetto di tutte quelle valenze (costruttive, storiche, climatiche, ecologiche, topografiche, tecniche, etc.) che, infine, devono trovare senso e ragione nel processo di pianificazione.
E se la legislazione nazionale (Legge urbanistica naz. le e Ordinamento sull’ uso degli edifici) e regionale (Regolamenti edilizi reg. li, Statuti urbani, ecc.) – in toto costituiscono rispettivamente Diritto urbanistico e Diritto edilizio “pubblico“ – tendono alla definizione del quadro giuridico contestuale, è al Piano Regolatore Generale (PRG) comunale - nella sua funzione di pianificazione “preparatoria” con le “indicazioni” delle destinazioni d’ uso per le aree comunali: p.e.: Residenza (R), Miste (M), Industriali, commerciali e artigianali (I), Speciali (S) - che è devoluta la funzione normativa in ragione dei suoi contenuti.
Lo stesse considerazioni vengono valgono pel Piano Particolareggiato (PP) – nella sua funzione di pianificazione “vincolante” – il quale con le “prescrizioni” (tipologie e allineamenti stradali, tipologie urbanistiche e tipologie edilizie, distanze tra gli edifici, numero die piani fuori terra, indice di superficie edificabile, indice di superficie di piano, forma die tetti, etc.) oltre a vincolare Amm. ne e Consiglio comunale, cioè gli organi auto-amministrativi, involve i cittadini nel processo generale di sviluppo urbano. Eventuali differenze, revisioni o aggiornamenti trovano la loro naturale regolamentazione nel rinnovo delle procedure di partecipazione dei cittadini nelle modalità previste dalla Legge urbanistica naz. le: affissione nell’ albo pretorio com. le, pubblicazione sui media locali o reg.li e prov. li.
CHE COSA È LA PIANIFICAZIONE-GUIDA ?
Deve essere in primo luogo ancorata “giuridicamente” nella Legge urbanistica naz. le e conseguentemente regolata dall’ Ordinamento nazionale sull’ uso dei suoli e dei lotti edificabili. La Pianificazione-guida serve all’ uso dei lotti per fini di edificabilità all’ interno del territorio comunale pel tramite del Piano Regolatore Gen. le (pianificazione “preparatoria” che “indica”) e del Piano Particolareggiato (pianificazione “vincolante” che “prescrive”).
Alla luce delle posizioni populiste sostenute dai partiti della Sinistra italiana e del recente contrasto sorto tra Pdl e Lega (Berllusconi /Calderoli) in ordine alla concessione del diritto al voto comunale agli stranieri, è opportuno un riferimento all’ art. 28 della Carta costituzionale della Germania.
In ragione dello stato confusionario che incomprensibilmente e ancora dopo settant' anni anni dalla promulgazione della Costituzione italiana caratterizza i rapporti tra Stato e enti periferici (Regioni, Provincie e Comuni), ci sembra più che mai opportuno un riferimento all’ art. 28 della Costituzione della Repubblica “Fed. le” di Germania in relazione alla armonizzazioni delle singoli Costituzione regionali con la Carta costituzionale del Bund, cioè dello Stato Federale repubblicano. La saggia e dinamica articolazione dell’ ordinamento federale tedesco in Stato (Bund) Regioni (Laender), Comprensori (Landkreise) e Comuni (Gemeinden) garantisce al “popolo”, rispettivamente nelle quattro isituzioni, una rappresentanza espressa sulla base di “elezioni dirette, libere e segrete”. Alle elezioni degli organi rappresentativi nei Comprensori e nei Comuni partecipano tutti i cittadini stranieri.
Il populismo di bassa tacca della Sinistra italiana dell' era veltroniana, prima; la dimenticata, quanto demagogica e strumentale, conversione di Berlusconi alla partecipazione dell’ immigrazione al voto comunale (e comprensoriale a Comprensori istituiti) e, ora, la vuotaggine programmatica e culturale di un Renzi vestito da arlecchino, devono costituire passato remoto e le sue (per taluni) esperienze trovare collocazione nelle discariche del culturame, lasciando il posto ad un costrutto giuridico-costituzionale nell’ ordinamento comunale del nostro di una italy che deve poter ridiventare Italia. In tal senso le posizioni sostenute dal consolidato movimento di <“Democrazia corporativa“ e partecipativa> rispondono in pieno a quella che in una vitale democrazia dovrebbe essere il portato di una sana e legittima opinio communis. Pertanto il riferimento all’ art. 28 del Grundgesetz della Germania, proprio in ragione della tutela delle garanzia auto-amministrativa (Selbstverwaltungsgarantie) dei Comuni ed in ordine dell’ autonomia legata all’ attività di pianificazione urbana, ci sembra necessaria e pertinente.
L’ occasione, inoltre, di sollecitare i responsabili e gli esperti (sic) del nostro Paese affinché nel più breve tempo possibile diano avvio a quelle ormai indilazionabili riforme istituzionali tra le quali ricordiamo: 1. La ristrutturazione dell’ ordinamento regionale con l' abrogazione di tutte le Regioni a statuto speciale e la riduzione die consiglieri: i cosiddetti „onorevoli“ di seconda taglia ; 2. L’ abolizione definitiva della Provincia “politica”, l’ abrogazione di tutte le Comunità Montane esistenti sul territorio nazionale, il rifiuto totale ad ogni forma di istituzione della perversa città metropolitana ; 3. L’ uregntissima e oltremodo indiliazionabile istituzione del “Comprensorio di Comuni“ e l' abolizione di Consigli comunali nei Comuni con popolazione inferiore a 7mila abitanti con la nomina di un sindaco-delegato dotato di riconosciute doti morali e cultura sociale sul modello della figura del podestà del regime fascista: una realtà presente in Germania. Donde quell’ assetto: Stato, Regione, Comprensorio, Comune in più occasioni sollecitato da <“Democrazia corporativa“ e partecipativa>.
Redazione, revisione, sospensione dei Piani-guida (Piano Regolatore Gen. le e Piano Particolareggiato) devono essere regolati previo il ricorso a quei procedimenti formali (ufficiali) previsti dalla Legge urbanistica naz. le. Eventuali, differenti prescrizioni necessarie alla formulazione di statuti e/o disposizioni reg. li vengono regolate all’ interno degli ordinamenti comunali.
Sia l’ approvazione del PRG che del PP in Germania sottostà al rispetto delle stesse procedure amministrative e con funzione di controllo tecnico svolta dai “Distretti amministrativi“ (Regierungsbezirke) competenti per territorio, quali rappresentanti dell' Amm. ne regionale, cioè di ogni singolo Land (Regione).
CHE COSA È IL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) ?
Il Piano Regolatore Generale (PRG), con validità massima di 10 anni, deve essere inteso soltanto come pianificazione preliminare, esteso a tutto il territorio comunale e definire con esattezza le destinazioni d' uso delle aree dento e fuori del centro abitato e per le funzioni: residenza, industria, traffico, agricoltura e difesa e cura della natura e delle risorse naturali, dell' ambiente, etc.). Le disposizioni del PRG si riferiscono allo sviluppo previsionale del territorio comunale e indicano gli obiettivi urbanistici del Comune così come indicato nella Legge urbanistica naz. le.
In considerazione del fatto che il PRG rappresenta il fondamento o la premessa dei Piani Particolareggiati (un Piano Particolareggiato può riguardare sia tutta l’ area abitata o le zone di espansione/implosione che parti di questa/e del territorio comunale), in una “intelligente” Legge urbanistica naz. le la sua funzione viene definita come preparatoria. Anche se, secondo il § 8, (2) della vigente Legge urbanistica della Germania un Piano Regolatore Gen. le non è necessario se il Piano Particolareggiato è sufficiente a garantire un ordinato sviluppo urbanistico del territorio comunale. Una innovazione di indubbia rilevanza, se riferita alla riduzione di tempi di approvazione, dei costi di progettazione e del controllo del territorio da parte degli Uffici all' uopo preposti (Tecnico e della Pianificazione urbana e del Traffico) comunali per le medie e grandi città, e comprensoriali per il Comprensorio di piì Comuni.
Dal punto di vista del Diritto edilizio (pubblico e privato) nel Piano Regolatore Generale vengono indicate “graficamente”, e non per singole parcelle catastali, le previste destinazioni d’ uso delle aree, donde l’ esclusione di qualsivoglia diritto di edificabilità sui lotti. Inoltre il Piano Regolatore Generale (PRG) rappresenta soltanto la direttiva amministrativa “interna” per la redazione del successivo Piano Particolareggiato (PP) e di eventuali Piani devoluti ad altri livelli amministrativi, ma anche un’ indicazione “indiretta” per il controllo dell’ attività edificatoria nelle aree “esterne” non incluse nelle previsioni di piano. Aspetti di cogente sensibilità che dovrebbero essere oggetto di una saggia Legge urbanistica naz. le. Ogni PRG deve trovare sostegno in una relazione illustrativa “motivata” che ne indichi fini, obiettivi e le ricadute sull’ ambiente (ralazione sull’ impatto ambientale). Elaborati grafici (tavole) e relazione illustrativa “motivata”, dopo l’ approvazione da parte degli organi tecnici di istanza superiore.
CHE COSA È IL PIANO PARTICOLAREGGIATO (PP) ?
Il Piano Particolareggiato (PP) contiene i vincoli tecnici e giuridici sulle modalità (specie e misura) di tutti gli interventi nelle varie parti di territorio comunale con punto di forza l' edificato e le aree ancora libere all' intero del perimetro urbano e i suoi ambiti di spettanza, concretizzando così le indicazioni contenute nel Piano Regolatore Generale.
I contenuti essenziali di un Piano Particolareggiato vengono definiti dalla Legge urbanistica nazionale. Corrispondentemente in particolar modo in un Piano Particolareggiato possono essere definite le indicazioni sulle modalità (specie e misura) della utilizzazione edilizia dei lotti edificabili; il tipo del sistema insediativo (Edilizia “aperta”,p.e.: casa unifamiliare isolata, casa unifamiliare doppia, casa ad atrio, case a schiera dello sviluppo lineare massimo sino a m. 50, casa urbana. Edilizia “chiusa”, p.e.: case a schiera con sviluppo lineare superiore a m. 50, blocco urbano semplice, blocco urbano con vuoto interno, etc.); la parte edificabile del lotto (indice di superficie x superficie del lotto edificabile); la superficie edificabile utile di piano (indice di superficie di piano x il numero dei piani fuori terra consentiti); lunghezza e larghezza dei lotti edificabili; allineamenti stradali; forma dei tetti (piani o a falde) e, se a falde, l’ inclinazione delle falde/pendenza die tetti; la direzione della linea di colmo per tetti a due falde (parallela o perpendicolare al filo stradale); l' altezza della linea di gronda riferita al filo stradale, le distanze tra gli edifici, etc.
Per l’ ammissibilità o meno di un manufatto edilizio le prescrizioni del PP sono “vincolanti” (cioè sono escluse “deroghe” o variazioni) in quanto il piano è stato approvato dal Consiglio comunale per delibera a maggioranza assoluta e, in quanto tale, divenuto “diritto locale o comunale”.Tutte le prescrizioni contenute nel PP rappresentano una chiara ed inequivocabile limitazione al diritto di proprietà dei suoli.
Se e quando un PP debba essere redatto (nelle medie e grandi città vi provvedono direttamente gli Uffici per la Pianificazione urbana, dipende dalle complessità urbane esistenti e/o territoriali. Medie e grande città ricorrono alle prestazioni degli architetti pianificatori, paesaggisti ed esperti del traffico (esterni) dei propri Uffici comunali per lo Sviluppo per la Pianificazione urbana, territoriale e per il Traffico o si rivolgono a liberi professionisti di comprovata esperienza, mentre per i Comuni compresi nei Comprensori comunali nel rispetto della loro autonomia il ricorso ai liberi professionisti c.s. dovrebbe costituire la normalità.
Inoltre devono essere consentiti PP parziali a seconda dei fabbisogni di residenza, industria, artigianato, commercio, servizi e tempo libero, etc. Tuttavia è di spettanza di Città e Comuni la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature, aree per i parcheggi a raso, sotterranei o in elevazione) e secondaria (scuole, caserme, ospedali, servizi, ecc.). Inoltre, alternativamente al normale PP, il Comune può disporre la redazione di un PP riferito ad uno specifico intervento urbanistico. Questa procedura viene normalmente adottata nel caso dell’ esistenza di una committenza concreta o nell’ interesse di investitori privati. La redazione o l’ esistenza di un PP deve indissolubilmente costituire“conditio sine qua non” per ogni intervento edilizio e/o urbanistico sul territorio comunale.
Parte integrante del PP, oltre alle rappresentazioni grafiche, sono: la motivante relazione illustrativa e la dichiarazione dell’ accettanza delle raccomandazioni in essa contenute in ordine alle esigenze ed ai vincoli a tutella dell’ ambiente naturale, gli interessi di altre autorità o enti superiori, etc. Nei casi di particolare rilevanza urbanistica, il Consiglio comunale può richiedere all’ Ufficio della Pianificazione urbana o al pianificatore, libero professionista, la redazione di “alternative” di PP.
Il rilascio della concessione edilizia/permesso a costruire per edifici, sia pubblici che privati, oltre all’ esistenza del PP - il PRG non ha rilevanza alcuna ! - come pianificazione vincolante, deve essere subordinatto alla stretta osservanza delle prescrizioni (Norme di esecuzione) del PP e richiede ineluttabilmente l’ esistenza di Regolamenti edilizi regionali. Sia che si tratti di edifici per la committenta pubblica che privata, il completamento dei lavori del rustico deve denunciato all’ Ufficio Tecnico comunale il quale provvede ad un primo collaudo “tecnico” di rispondenza delle opere eseguite alle condizioni e ai dati del progetto approvato. Soltanto in caso “positivo” la committenza pubblica o privata è autorizza alla prosecuzione dei lavori di finitura. Ad ultimazione dei quali l’ Ufficio Tecnico comunale provvede al collaudo “tecnico” finale dei lavori e, nel caso di edifici destinati al lavoro o alla residenza, alla cura della salute, alla formazione scolastica, etc., si può procedere al rilascio del certificato di abitabilità o d’ uso, sentiti, naturalmente, i pareri tecnici di altri organi di controllo (VV.FF, Uffici sanitari, ecc.). Il progettista, direttore e contabile die lavori o il direttore dei lavori „esterno“ sono rispettivamente responsabili delle adempienze di spettanza individuale.
Ogni forma di abusivismo, mafioserie, interessi privati in atti pubblici, etc. vengono in tal guisa preventivamente bandite !
CHE COSA S’ INTENDE PER PARTECIPAZIONE ?
Una saggia Legge urbanistica nazionale regola la partecipazione dei cittadini al processo pianificatorio del territorio comunale nei modi più democratici possibili e con il sostegno irrinunciabile della Legge. Dalla partecipazione preliminare al processo di pianificazione, allle pubblicazioni sull’ albo pretorio comunale e sui media locali.
CHE COSA S’ INTENDE PER FONDAMENTI GIURIDICI E COSTITUZIONALI ?
La presenza dello STATO (inteso, questo, come valenza ben diversa di Repubblica, Monarchia e Monarchia costituzionale), è la prima garanzia dello Stato di Diritto.
Inoltre: una moderna Carta Costituzionale, non demagogica e strumentale; un modrno Codice Civile aperto ai bisogni più disparati di una società complessa (già l' esemplare C.C. della Germania BGB/Bundesgesetzbuch tratta in maniera esaustiva l' istituto giuridico del Collaudo !); un efficiente Codice Penale feroce verso i disonesti che in questaItalia repubblicana e permissiva sono proliferati all' inverosimile; un Piano Territoriale Nazionale (PTN) e Piani Territoriali Regionali PTR) nella loro funzione di programmazione e di pianificazione spaziale; una Legge Urbanistica nazionale elaborata in sintonia con la „buona politica“, giuristi di riconosciute capacità professionali, rappresentanti delle categorie professionali di archh., ingg., geomm. avvocati, del mondo del lavoro e della produzione, etc., deve sostituire il più presto possibile le inutili, quanto perverse, stupide e disoneste, leggi urbanistiche regionali.
Una siffatta legge dovrebbe contenere i principi-guida necessari alla costruzione della città sociale ed al recupero sociale della città intermedia e delle periferie urbane, queste consegante già sul nascere al degrado e, pertanto, sorgente della violenza, fonte di manovalanza mafiosa, dettata da un disperato stato di necessità ingiustificato a fronte delle asimmetrie sociali esistenti nel Paese e nell’ apparato parassitario della P.A.; un Ordinamento nazionale sull’ uso degli edifici con la definizione di indici e parametri “razionali” e tali che escludano nella maniera più radicale riferimenti ad indici volumetrici : la vera causa di quella disonesta speculazione fondiaria, edilizia ed urbanistica che ha immolato città storica e cultura urbana sull’ altare dei più volgari interessi occulti e di cosche politiche e mafiose; Regolamenti edilizi regionali moderni, efficienti, vincolanti e tali da sollecitare un vasto processo di rieducazione degli operatori (committenza, liberi professionisti, impresa, etc.) presenti ed attivi in un mondo delle costruzioni ancora senza regole e disciplina; Statuti urbani a difesa della “città storica”, tali da porre un freno all’ arbitrio delle Sovrintendenze ai Beni Culturali sensibilizzando la professionalità dei progettisti; Diritto urbanistico, edilizio, contrattuale, professionale e specialistico (Legge sulle immissioni nocive; Legge per la difesa delle risorse naturali; Legge per la difesa dei suoli; Legge per la cura e la difesa del paesaggio, ecc.), in guisa da attivare in maniera polivalente il settore del terziario avanzato, sollecitando la “ricerca giuridica” e l’ individuazione di nuovi profili professionali in grado di soddisfare le pressanti richieste provenienti dalle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, della prudione e in una società vieppiù conplessa.
Occorre una buona e santa volta incominciare. Ma quando e con „chi“ ?