< weniger ist mehr >
(m
eno è più)
(L. Mies v. d. Rohe)

 

Come a I-90013 Castelbuono (e non solo) è stato distrutto il rapporto di connessione tra ambiente costruito e paesaggio naturale (città e territorio)

Castelbuono è il mio paese natio, visto e sofferto dalla Germania, Paese eletto per libera scelta a seconda "patria"dove alla data odierna (13 settembre 2026) risiedo da 55 anni.

 

Serve a capire la portata della vergogna sulla distruzione del confine tra città e territorio nel Comune di 90013 Castelbuono dall’ inizio degli anni Sessanta in poi, sotto la perversa regia del noto, quanto oscuro, consigliere regionale, assessore e presidente della Regione Sicilia e senatore della Repubblica Vincenzo Carollo, derivati & successori) nella gestione della cosa pubblica local, in guisa da poter avviare un serio dibattito politico, tecnico e sociale sulla totale assenza in Italia di una efficiente legge urbanistica nazionale corrispondente alla realtà dell’ Italia postbellica fine ai nostri giorni e a quelli a venire.

 

Le tematiche affrontate riguardano essenzialmente il Diritto alla città e Il diritto al paesaggio, nel contesto generale di  paesaggio e democrazia, nella considerazione secondo la quale il loro legame non riguarda soltanto l’ estetica della natura, per entrare nel vivo nella questione profondamente politica e civile in cui un ambiente dignitoso s’ intreccia con il dovere delle istituzioni di tutelare il bene comune.

 

La dissennata e distruttrice assalto al paesaggio naturale intorno all’ ambiente abitato ha comportato come conseguenza una infrastrtturazione tecnica e logistica, in termini di infrastruttura primaria (rete stradale, reti idrica e fognante, elettrificazione, telecomunicazione, metanizzazione, manutenzione arruffonnata, etc.) del territorio i cui costi sono stati incalcolabili e finiti per gravare sul bilancio generale di uno Stato in crescendo dissesto economico, aggravato dall’ applicazione, senza regole e controlli, del perverso PNRR.

 

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Per comprendere la connessione intrinseca tra Diritto alla città, Diritto al Paesaggio, <paesaggio e democrazia>, occorre esaminare punti chiave come il <Paesaggio in quanto bene comune>. Secondo studiosi come il Prof. Salvatore Settis (v.: Srchitettura e democrazia, Paesaggio, città, diritti civili>, Giulio Einaidi Editore, città e paesaggio delineano un orizzonte di diritti a cui deve rispondere la responsabilità dell’ architetto, poiché il suo lavoro incide sull’ ambiente, in genere, e sul tessuto urbano, in particolare, determinando la qualità della vita quotidianae modificando le dinamiche della societzà.

   Dove corre il confine tra <paesaggio e città>, emerge, come scritto sopra, cliccando sull’ immagine fotografica. E come giudicare o indirizzare gli interventi sull’ uno e sull’ altra, o la continua crescita sregolata delle periferie in Italia? Devono prevalere i valori estetici (un paesaggio da ammirare) o quelli etici (un paesaggio da vivere)?

L’ architetto è il mero esecutore degli interessi della committenza privata, anche quando urta contro l’ interesse della collettività, o deve porre in primo pianol’ interesse comune? Sfidare i confini complessi tra città e territorio, decostruire i feticci di un neomodernismo conformista e di maniera (il grattacielo e la megalopoli) e le sue conseguenze (i nuovi ghetti urbani e i „non luoghi“) deve contribuire al recupero della dimensione sociale e comunitaria dell’ architettura. In un paesaggio inteso come teatro della democrazia, l’ impegno etico dell’ architetto può contribuire al pieno esercizio dei diritti civili. Diritto alla città (v.: Henri Levebre, filosofo e sociologo dell’ urbano), diritto alla natura e diritto alla cultura, meritano questa scommessa sul nostro futuro.

 

1. Diritti civili

 

1.a - La tutela del paesaggio è vista come un’ estensione die diritti civili. Se il territorio viene degradato o privatizzato, si lede quella libertà die cittadini, conclamata in tutte le ricorrenze del 25 Aprile, di godere di uno spazio condiviso.

 

1.b – Articolo 9 della Costituzione

 

In Italia, la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico come fondamento della nazione, legando indissolubilmente l’ identità del Paese alla cultura del suo territorio.

 

2. Partecipazione e governo del territorio

 

2.a – La democrazia nel paesaggio si manifesta attraverso la partecipazione attiva die cittadini nelle scelte che riguardano l’ ambiente in cui vivono.

 

2.b –„Convenzione europea del paesaggio

Questo trattato internazionale definisce il paesaggio come „una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni“, mettendo al centro lo sguardo e la volontà della comunità locale.

 

2.c - Contro il degrado

Una democrazia sana impedisce che il profitto immediato di pochi ((speculazione edilizia!) prevalga sull’ interesse pubblico e sulla bellezza collettiva.

 

3. Spazi pubblici e vita sociale

 

3.a – Le piazze, le vie i cortili, i bagli, i parchi e i giardini suono luoghi fisici dove si esercita la democrazia e si fortificano i contatti sociali.

 

3.b – Luoghi d’ incontro

Questi spazi facilitano il dialogo e lo scambio di idee, elementi essenziali all’ attivazione di uno spirito critico e alla percezione della vita politica.

 

UN PAESAGGIO DEMOCRATICO È UN PAESAGGIO ACCESSIBILE A TUTTI: INDIPENDENTEMENTE DAL CETO SOCIALE, CONTRASTANDO L’ ISOLAMENTO E LA SEGREGAZIONE URBANA.

 

4. Come l’ art. 9 della Costituzione protegge il territorio

 

4.a – L’ articolo 9 è la „testa del capitolo“ della nostra Costituzionale Culturale e pone la tutela della bellezza tra i compiti fondamentali dello Stato.

 

4.b – Tutela „Dinamica e Futuro“

Con la riforma costituzionale del 2022, l’ Articolo 9 protegge ora e semplicemente l’ ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, specificando che ciò va fatto „anche nell’ interesse delle future gemerazioni“.

 

4.c – Vincoli Paesistici

Grazie a questo principio, lo Stato può imporre vincoli su ville, parchi, giardini storici e bellezze panoramiche (come previsto dal Codice die Beni Culturali), impedendo che vengano distrutti o alterati per interessi economici privati.

 

4.d – Lotta al degrado

L’ Articolo 9 è la base legale per l’abbattimento degli „ecomostri“ (costruzioni abusive o deturpanti) e per il recupero die patrimoni storici, come avvenuto per la Reggia di Venaria.

 

4.e – Limiti alla proprietà privata

Questo articolo stabilisce che il paesaggio è un „bene comune“. Ciò significa che il diritto di un privato di costruire sulla propria terra non è assoluto, bensì limitato dal dovere superiore di non danneggiare la bellezza e l’ identità del territorio.

 

5. La tutela del paesaggio nella legislazione del Fascismo

 

La legislazione del Fascismo in materia di tutela del paesaggio ha rappresentato un momento di svolta strutturale nella storia giuridica italiana, introducendo norme organiche che hanno anticipato principi costituzionali moderni, pur inserendoli in un contesto autoritario e di propaganda identitaria. Pertanto i punti chiave della legislazione fascista sono:

 

5.a – Le Leggi Chiave del 1939 (Legge Bottai)

Il fulcro della legislazione fascista è rappresentato dalla Legge n. 1947 del 29 giugno 1939 sulla „Protezione delle bellezze naturali“, spesso associata  alla figura del ministro Giuseppe Bottai.Questa legge, insieme alla legge n. 1089 sulla tutela die beni culturali, ha costituito per decenni la base della normativa italiana in materia.

 

5.b – Concetto di „Bellezza Naturale“

La legge del 1939 introducceva il vincolo paesaggistico su arre di „notevole interesse pubblico“. Incluse le bellezze panoramiche e i punti di vista dai quali fosse visibile il panorama. Il paesaggio veniva inteso sia come risorsa estetica che come elemento identitario della nazione.

 

5.c – Intervento dello Stato

La legislazione fascista ha rafforzato il ruolo delle soprintendenze e ha posto un forte accento sulla preminenza dell’ interesse pubblico su quello privato, permettendo allo Stato di imporre vincoli e autorizzazioni per modifiche al territorio.

 

5.d – Ruolo della Propaganda

Il paesaggio, specialmente quello rurale e storico, veniva visto come espressione del „genio del popolo“ e della romanità. La tuteladel paesaggio era anche strumentale alla propaganda, che raffigurava il regime come curatore della bellezza dell’ Italia e, allo stesso tempo, capace di  „fare“ attraverso opere come la bonifica integrale (p.e.: Agro Pontino).

 

5.e – Il contesto storico

Queste leggi sono state un’ evoluzione di norme precedenti (come la legge Rosadi-Rava del 1909), sviluppanto un approccio „monumentale“ alla natura, intesa come „Denkmal“ (ted.: monumento), secondo un approccio anche in Germania in quel periodo.

 

SINTESI „1“

 

In sintesi, la legislazione fascista ha creato un corpo normativo avanzato per l’ epoca (quale fu anche la L.U. del ‚42), che ha posto le basi per l‘ articolo 9 della Costituzione della Repubblica, finalizzato a proteggere il territorio italiano non solo per ragioni estetiche, ma anche per la costruzione di una specifica identità nazionale.

 

SINTESI „2“

 

Il paesaggio è uno specchio della democrazia, incarnando valori collettivi, diritti civili e la qualità della vita quotidiana. Rappresenta un bene comune  che unisce l’ ambiente alla comunità, dove la pianificazione  partecipata permette ai cittadini di definire regole condivise per gli spazi aperti. Il paesaggio riflette il rapporto tra interesse pubblico e vantaggio individuale.

 

C O N S I D E R A Z I O N I (amare)

 

Sarebbe stato possibile ed evitabile lo sfascio irrimediabile della città e del paesaggio italiani? A mio debol parere “si“, nella misura in cui una ferrea volontà politica del clima democratico e repubblicano avesse dato forza e ragione alla L.U. del 1942 nella definazione esatta e incontrovertibile di Piano Regolatore  Generale e Piano Particolareggiato, come più tardi ripresa dalla legislazione di merito nella Repubblica Federale di Germania.

Fino ad oggi questo non è accaduto, consendendo a sedicenti urbanisti di ragliare e continuare a ragliare nelle Facoltà di Architettura e sui media sociali. Scrivo questa mia considerazione amara alla’ evidenza della mia 55nnale esperienza professionale di architetto in terra di Germania.

 

Ancora oggi nelle Facoltà di Architettura italiane si sconoscono i concetti e i ruoli dei due punti di forza della Pianificazione urbana e territorale (Piano Regolatore Generale e Piano Particolareggiato) e questo è un fatto oltremodo vergognoso al quale occorre con urgenza porre rimedio per scludere in maniera più assoluta l’ irrimediabile.